Agevolazione accise industriali

Esenzioni sulle accise per i prodotti energetici

Agevolazione accise industriali2021-02-11T17:31:55+01:00

PARTICOLARI PROCESSI PRODUTTIVI

Esenzioni seulle accise dei prodotti energetici.

Wes Italia S.r.l. assiste le aziende nel complesso iter per l’ottenimento delle esenzioni sulle accise riguardanti i prodotti energetici (energia elettrica, gas, metano, gasolio, GPL, olio BTZ) utilizzati in particolari processi produttivi.

Cosa è

L’esenzione dal pagamento delle accise sull’energia elettrica e sui prodotti energetici come gasolio, gas naturale, metano, GPL, olio BTZ, è stabilita dal D.L. 26/07 che, in ricezione della direttiva Europea n. 2003/96/CE, ha modificato il Testo Unico delle Accise stabilendo che tale esenzione viene applicata sui prodotti energetici utilizzati nei processi metallurgici e/o mineralogici.

Beneficiari

Beneficiano dell’esenzione alcuni processi, come ad esempio:

  • produzione di conglomerato bituminoso

  • produzione calcestruzzo e cemento

  • produzione e lavorazione di vetro

  • produzione di calce e malte

  • produzione di ceramiche per sanitari e rivestimenti

  • frantumazione e lavorazione inerti

  • fabbricazione di tubi, condotti, profilati

  • forni e produzioni alimentari

  • hotel e strutture turistiche

  • e molte altre

Come fare

In fase preliminare, Wes Italia S.r.l. predispone un’analisi di fattibilità tecnico-economica gratuita valutando gli effettivi risparmi.

Successivamente, i tecnici procedono alla predisposizione e presentazione della richiesta di ammissione al beneficio, seguendo tutto l’iter procedurale finalizzato al riconoscimento dell’esenzione stessa.
Esiste la possibilità di ottenere il rimborso delle accise indebitamente versate fino a 24 mesi dalla richiesta.

La professionalità di tecnici ed ingegneri, attivi da anni nel settore, assiste le aziende negli innumerevoli adempimenti burocratici, al fine di ottenere tali agevolazioni in tempi rapidi e certi.

Con Wes Italia S.r.l. non sono previsti costi iniziali per l’avvio della richiesta di ammissione al beneficio, il compenso viene corrisposto solo dopo l’ottenimento dei risparmi.

Come fare

La Wes Italia S.r.l. curerà l’intero iter di richiesta per le agevolazioni: dalla preliminare valutazione della possibilità di ottenimento, attraverso una dettagliata analisi, alla redazione della documentazione necessaria per inoltrare la richiesta agli enti competenti.

Per ottenere queste agevolazioni le imprese energivore possono affidarsi alla guida sicura degli esperti di Wes Italia S.r.l., acquisendo in tempi brevi l’agevolazione fiscale e abbattendo in questo modo i pesanti costi di gestione.

Wes Italia srl Gestione gruppi d'acquisto

Dichiarazioni di adeguatezza CTS

Premessa2021-02-11T16:23:54+01:00

Di seguito si descrive il quadro normativo in merito all’adeguamento delle cabine di trasformazione MT/bt ai requisiti tecnici definiti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) con la delibera 333/07 e successive modificazioni. In particolare l’AEEG con la delibera 333/07 e s.m.i. ed integrazioni ha emanato norme che, attraverso penalizzazioni e incentivi, tendono a favorire l’adeguamento delle cabine di trasformazione dei clienti ai requisiti standard previsti allo scopo di migliorare la qualità del servizio elettrico ed in particolare al fine di evitare che guasti interni alle aziende si ripercuotano sulla rete elettrica in media tensione di proprietà del distributore provocando interruzioni e disservizi. Si sottolinea che, a titolo non esclusivo, tutti gli impianti con potenza superiore a 6kW sono soggetti ad obbligo di progettazione ai sensi del Decreto Ministeriale n°37 del 22 gennaio 2008, pertanto tutti gli interventi o modifiche straordinarie degli impianti dovranno essere precedute da progetto, redatto da tecnico professionista regolarmente inscritto all’albo professionale.

Normative di riferimento2021-02-11T16:23:59+01:00

Delibere dell’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas (AEEG): Delibera AEEG n 333/07 del 19/12/2007 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica) Delibera AEEG n 341/07 del 27/12/2007 (Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011) Delibera AEEG n 33/08 del 18/03/2008 (Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV) Delibera AEEG n 119/08 del 06/08/2008 (Modalità per l’effettuazione della dichiarazione di adeguatezza dal 01/01/2009).

Indirizzi normativi2021-02-11T16:24:04+01:00

Specificatamente per la sezione di media tensione (MT) si fa riferimento all’informativa del distributore di energia elettrica Enel SpA che richiama quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) relativamente a:

  • condizioni stabilite affinché i clienti abbiano diritto a ricevere gli indennizzi automatici;
  • condizioni affinché i clienti non siano soggetti al pagamento del contributo tariffario specifico (CTS);
  • requisiti tecnici definiti per garantire la selettività delle protezioni al fine di evitare che eventuali guasti interni agli impianti di utenza non creino interruzioni agli altri clienti allacciati alla stessa linea. Con particolare riferimento al sistema di protezione generale, esso dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
    –  protezione di massima corrente di fase con disponibilità della prima soglia dedicata alla rilevazione degli eventi di sovraccarico a tempo inverso, indicata come I>,
    –  protezione contro i guasti a terra con due soglie di intervento,
    –  prove di tipo funzionale al guasto a terra intermittente. La regolazione sopra descritta non riguarda:
    –  i punti di consegna di emergenza;
    –  i clienti in MT con consegna su palo o tramite cabina in elevazione con consegna agli amarri, e con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW.
Indennizzi automatici e dichiarazione di adeguatezza2021-02-11T16:24:09+01:00

L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), con la delibera n. 333/07 del 19/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito i requisiti tecnici che i clienti alimentati in media tensione devono soddisfare per aver diritto a ricevere indennizzi automatici nel caso subiscano un numero annuo di interruzioni superiore agli standard di qualità definiti dall’Autorità. Tra le condizioni previste, l’Autorità ha inoltre definito i requisiti tecnici che devono avere gli impianti dei clienti per garantire la “selettività delle protezioni”, cioè per fare in modo che eventuali guasti che hanno luogo negli impianti di utenza non provochino interruzioni ad altri clienti allacciati alla stessa linea. L’adeguamento ai requisiti tecnici definiti dall’Autorità interessa tutti i clienti alimentati in media tensione già allacciati; tale adeguamento è volontario e con oneri a carico dei clienti che lo realizzano al fine di poter usufruire degli indennizzi automatici e non essere soggetti al pagamento del CTS. E’ importante precisare che gli utenti che provochino un intervento delle protezioni MT Enel causando danni ad altri utenti allacciati alla medesima linea MT, possono essere chiamati a coprire il danno causato1. L’Autorità ha previsto un corrispettivo tariffario specifico (CTS) a carico dei clienti alimentati in media tensione che non adegueranno i propri impianti. a. Condizioni per avere diritto all’indennizzo automatico I clienti riceveranno automaticamente l’indennizzo qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: 1. Il numero delle interruzioni lunghe2 (interruzioni di durata superiore a tre minuti) senza preavviso nell’anno, di responsabilità dell’impresa distributrice, che abbiano superato il livello specifico di continuità (definiti in base alle concentrazioni degli ambiti territoriali
2. L’impianto rispetti i seguenti requisiti tecnici:
sia dotato di un Dispositivo Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante interruttore di tipo estraibile;
sia dotato di Protezione Generale (PG) cui asservire il Dispositivo Generale in grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i guasti monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale di terra in conformità allo stato di esercizio del neutro) a valle del Dispositivo Generale;
sia stata effettuata la taratura delle Protezioni Generali secondo il criterio di selettività indicato dall’impresa distributrice e mantenimento delle stesse tarature fino a successiva indicazione da parte dell’impresa distributrice;
3. Abbia inviato la “Dichiarazione di adeguatezza”.
Da sottolineare che la corresponsione degli indennizzi automatici non esclude la possibilità per il cliente di richiedere ulteriori indennizzi, documentati, per gli eventuali danni subiti a seguito di interruzioni senza preavviso nell’erogazione dell’energia elettrica4.

Note
1 Virtualmente tale richiesta danni è regolata dal codice civile e non correlata con tale la delibera; è altresì vero che un impianto adeguato non dovrebbe, per le finalità dell’adeguamento, provocare distacchi della rete MT Enel.

2 Come classificate nella Delibera 333/07 – Allegato A – Titolo 2 – ART. 4.7. Sono escluse dal conteggio delle interruzioni lunghe le seguenti tipologie di interruzioni:
–  che il distributore ha preavvisato con almeno 24 h di anticipo;
–  dovute a causa di forza maggiore (eventi naturali eccezionali e scioperi);
–  provocate dallo stesso cliente o da terzi (incendi, furti, atti di autorità pubblica, ecc)
–  originate sulla rete AT (distacchi programmati o automatici per alleggerimento del carico o blackout con origine sulla rete di trasmissione nazionale).

3 Come stabiliti nella Delibera 333/07 – Allegato A – Titolo 5 – ART. 33

4 Ai sensi del codice civile, a conferma di quanto già espresso nella nota n.1

b. Requisiti semplificati per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW I clienti MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno facoltà di derogare ai requisiti di cui al punto 2) del comma precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

1)  risultano dotati di Interruttore Manovra Sezionatore (IMS) con fusibili e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA oppure risultino dotati di interruttor a volume d’olio ridotto (IVOR) con dispositivo di protezione per la sola corrente di corto circuito e di un unico trasformatore MT/BT con potenza non superiore a 400 kVA
2)  la connessione MT tra l’IMS e il trasformatore MT/BT o tra l’IVOR e il trasformatore MT/BT è realizzata in cavo ed ha una lunghezza complessiva non superiore a 20 m;
3)  effettuano la manutenzione ai sensi della norma CEI 0-15 refertando su apposito registro costituito dalle schede F, S, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IMS con fusibili o costituito dalle schede F, IVOR, QMT, TR-L (o TR-S) in caso di IVOR con dispositivo di protezione per la sola corrente di cortocircuito, secondo le periodicità previste dalla stessa norma CEI 0-15.
c. Entità dell’indennizzo L’entità dell’indennizzo dipende dal numero di interruzioni lunghe senza preavviso subite dal cliente nel corso dell’anno e che risultano in eccedenza rispetto al valore standard del livello specifico di continuità del servizio definito dall’Autorità come nel seguito specificato. Il numero minimo di interruzioni per aver diritto all’indennizzo è dato dal livello specifico di continuità relativo alla concentrazione dell’ambito territoriale che per il biennio 2010/2011 vale 2-3-4. Il numero massimo di interruzioni lunghe indennizzabili è funzione del livello specifico di continuità. L’indennizzo corrispondente per ogni interruzione indennizzabile è pari alla potenza disponibile del cliente valorizzata, per la sola quota parte del 70%, a 2,5€/kW per i primi 500 kW e a 2€/kW per i restanti kW. L’eventuale indennizzo sarà corrisposto in bolletta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento senza necessità che il cliente ne faccia richiesta.
d. Dichiarazione di adeguatezza Per dimostrare che i requisiti tecnici previsti sono stati soddisfatti e quindi avere diritto agli indennizzi automatici, il cliente dovrà inviare una “Dichiarazione di adeguatezza” compilata da uno dei seguenti soggetti (come da del. AEEG 333/07 Titolo 5 Art. 36.4): a) responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell’art. 3 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto stesso, ovvero; b) professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, e che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico elettrico, ovvero; c) responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto stesso. Alla “Dichiarazione di adeguatezza” può essere allegato lo schema elettrico unifilare dell’impianto di media tensione, completo delle seguenti informazioni essenziali: Tipologia del dispositivo generale – Tipologia delle protezioni installate e loro caratteristiche (50 – 51 – 51N – 67N) – Potenza nominale dei trasformatori MT/BT presenti (espressa in kVA). La dichiarazione di adeguatezza dovrà essere rinnovata in occasione di modifiche o sostituzione del Dispositivo Generale e/o della Protezione Generale, della sostituzione dell’Interruttore di Manovra Sezionatore oppure della sostituzione dell’Interruttore a Volume d’Olio Ridotto. In caso di modifica della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta dell’impresa distributrice, il cliente dovrà fornire all’impresa distributrice una comunicazione con la conferma scritta di quanto richiesto; in tal caso non è richiesto il rinnovo della dichiarazione di adeguatezza.
e. Corrispettivo tariffario specifico (CTS) Per tutti i clienti alimentati in media tensione, qualora non venga inviata la dichiarazione di adeguatezza e fino a quando non sarà inviata la dichiarazione di adeguatezza, sarà fatturato il corrispettivo tariffario specifico CTS, corrisposto secondo il criterio del pro quota giorno. Il valore del CTS su base annua è pari a: CTS = (1 €/giorno*G + 0,15 € * E/P)*F dove: – G è il numero di giorni di connessione attiva nell’anno di riferimento (giorni); – E è l’energia consumata nell’anno precedente (kWh); – P è la potenza disponibile (kW) nello stesso anno (il rapporto E/P corrisponde ad un numero equivalente di ore di utilizzo della potenza disponibile); – F è un parametro che, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, assume il valore: – 1 per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto, al netto della potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, inferiore o uguale a 400 kVA;
1/2 ii
– . min {1+[(P -400)/400] 400 kW e per le altre utenze con potenza nominale di impianto P, espressa in kVA, al netto della
; 3,5} per i clienti con potenza disponibile P , espressa in kW, superiore a
i potenza nominale dei generatori elettrici di riserva, superiore a 400 kVA. Fino al 31 dicembre 2008, il parametro F assume il valore pari a 1. Il pagamento del CTS viene sospeso all’atto dell’invio della Dichiarazione di adeguatezza all’impresa distributrice. L’impresa distributrice ha facoltà di effettuare controlli presso gli impianti dei clienti che hanno inviato la dichiarazione di adeguatezza per verificare la rispondenza ai requisiti. Qualora, durante detti controlli, venga rilevata la non rispondenza degli impianti dei clienti ai requisiti tecnici richiesti, l’impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall’1 gennaio dell’anno in cui viene effettuato il controllo ed il cliente è tenuto al versamento del CTS con decorrenza dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza o, qualora la dichiarazione sia stata inviata in anni precedenti al controllo, dall’1 gennaio dell’anno di effettuazione della verifica.
f. Corrispettivo tariffario specifico maggiorato (CTSM ) E’ necessario sottolineare che qualora, a far data dal 01/01/2009, si verifichino le condizioni specificate negli Artt. 9 – 10 dell’Allegato B della delibera AEEG 33/08, i clienti saranno soggetti al pagamento del CTSM anziché del CTS. Di seguito si riporta un estratto degli Artt. 9 e 10 dell’Allegato B della delibera 33/08:
♦ Art.9: Clienti esistenti con potenza disponibile < 400 kW I clienti finali esistenti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16/11/2006 e che dopo il 01/09/2008 richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 50 kW oppure che realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 50 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC e ad inviare la dichiarazione di adeguatezza. Qualora detti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSM a partire dalla data corrispondente all’aumento di potenza.

♦ Art.10: Clienti esistenti con potenza disponibile > 400 kW I clienti finali esistenti con potenza disponibile superiore a 400 kW che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006 e che dopo il 01/09/2008 richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 100 kW, ovvero abbiano richiesto aumenti di potenza di qualsiasi entità tali da far superare la soglia di 400 kW, oppure che realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 100 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC e ad inviare la dichiarazione di adeguatezza. Qualora, successivamente all’entrata in vigore delle RTC, i predetti utenti che richiedano aumenti di potenza inferiori a 100 kW complessivi, oppure che realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile inferiore a 100 kW rispetto all’impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti all’applicazione parziale della RTC descritta di seguito: 1. qualora il neutro sia compensato alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC e ad inviare la dichiarazione di adeguatezza. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSM ; 2. qualora il neutro sia compensato successivamente alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono conseguentemente tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC e ad inviare la dichiarazione di adeguatezza. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza entro 6 mesi dalla data in cui il distributore comunica la modifica dello stato del neutro, sono tenuti al versamento del corrispettivo CTSM . Il CTSM è calcolato come segue: CTSM = CTS*(1+n) dove: – CTS è calcolato come specificato al punto e); – “n” è il numero di anni successivo a quello in cui decorre l’obbligo di adeguamento e pari ad un massimo di 3.

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